Articolo 129 Collaborazione nella costruzione e nel miglioramento dei mezzi di trasporto Quando negli Stati di transito non vi sono mezzi di trasporto tali da dare attuazione alla liberta' di transito, o quando i mezzi esistenti, incluse le attrezzature e le installazioni portuali, sono inadeguati sotto un qualsiasi aspetto, gli Stati di transito e gli Stati privi di litorale interessati possono cooperare per la loro costruzione o miglioramento.