(Convenzione - art. 129)
                            Articolo 129 
Collaborazione nella costruzione e nel  miglioramento  dei  mezzi  di
                              trasporto 
Quando negli Stati di transito non vi sono mezzi di trasporto tali da
dare  attuazione  alla  liberta'  di  transito,  o  quando  i   mezzi
esistenti, incluse le attrezzature e le installazioni portuali,  sono
inadeguati sotto un qualsiasi aspetto, gli Stati di  transito  e  gli
Stati privi di litorale interessati possono  cooperare  per  la  loro
costruzione o miglioramento.