(Convenzione - art. 130)
                            Articolo 130 
Misure per evitare  od  eliminare  ritardi  o  altre  difficolta'  di
             carattere tecnico nel traffico in transito 
   1. Gli Stati di transito adottano tutte le misure appropriate  per
evitare ritardi o altre  difficolta'  di  carattere  tecnico  per  il
traffico in transito. 
   2.  Qualora  si  verificassero  tali  ritardi  o  difficolta',  le
autorita' competenti degli Stati di transito e degli Stati  privi  di
litorale   interessati   coopereranno   per   la   loro    tempestiva
eliminazione.