Articolo 132 Concessione di piu' ampie agevolazioni di transito La presente Convenzione non comporta in alcun caso l'eliminazione delle facilitazioni di transito che sono piu' ampie di quelle dalla stessa previste e che sono state concordate fra gli Stati contraenti della presente Convenzione o sono state concesse da uno Stato contraente. La presente Convenzione non preclude inoltre la concessione di piu' ampie agevolazioni di transito per il futuro.