(Convenzione - art. 132)
                            Articolo 132 
         Concessione di piu' ampie agevolazioni di transito 
La presente Convenzione non comporta  in  alcun  caso  l'eliminazione
delle facilitazioni di transito che sono piu' ampie di  quelle  dalla
stessa previste e che sono state concordate fra gli Stati  contraenti
della presente  Convenzione  o  sono  state  concesse  da  uno  Stato
contraente.  La  presente  Convenzione  non   preclude   inoltre   la
concessione di piu' ampie agevolazioni di transito per il futuro.