(Regolamento- art. 37)
Art. 37 Generalita' 
1 Senza pregiudicare le altre disposizioni del presente  regolamento,
i conduttori devono attenersi alle prescrizioni e tener  conto  delle
raccomandazioni o indicazioni portate a loro  conoscenza  mediante  i
segnali della via  navigabile  o  disposti  sulle  rive,  cosi'  come
riportati nell'allegato 3. 
2 L'autorita' competente fissa l'ubicazione ed il tipo dei segnali da
posare.