Art. 37 Generalita' 1 Senza pregiudicare le altre disposizioni del presente regolamento, i conduttori devono attenersi alle prescrizioni e tener conto delle raccomandazioni o indicazioni portate a loro conoscenza mediante i segnali della via navigabile o disposti sulle rive, cosi' come riportati nell'allegato 3. 2 L'autorita' competente fissa l'ubicazione ed il tipo dei segnali da posare.