Articolo 13 Presidente della corte d'appello 1. Il presidente della corte d'appello e' eletto da tutti i giudici della corte d'appello, nel loro ambito, per una durata di tre anni. Il mandato del presidente della corte d'appello e' rinnovabile due volte. 2. Le elezioni del presidente della corte d'appello si svolgono a scrutinio segreto. E' eletto il giudice che ottiene la maggioranza assoluta. Se nessun giudice ottiene la maggioranza assoluta, si procede ad un secondo scrutinio ed e' eletto il giudice che ottiene il maggior numero di voti. 3. Il presidente della corte d'appello dirige le attivita' giudiziarie e l'amministrazione della corte d'appello e presiede la corte d'appello riunita in seduta plenaria. 4. Se il presidente della corte d'appello cessa dal mandato prima della scadenza, si procede all'elezione di un successore per il periodo restante.