(Allegato I-art. 14)
 
                             Articolo 14 
 
               Presidente del tribunale di primo grado 
 
  1. Il presidente del tribunale di primo grado e' eletto da tutti  i
giudici a tempo pieno del tribunale di primo grado, nel loro  ambito,
per una durata di tre anni. Il mandato del presidente  del  tribunale
di primo grado e' rinnovabile due volte. 
 
  2.  Il  primo  presidente  del  tribunale  di  primo  grado  ha  la
cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la  sede  della
divisione centrale. 
 
  3. Il presidente del tribunale di primo grado dirige  le  attivita'
giudiziarie e l'amministrazione del tribunale di primo grado. 
 
  4. L'articolo 13, paragrafi 2 e  4,  si  applica  per  analogia  al
presidente del tribunale di primo grado.