Articolo 16 Personale 1. I funzionari e gli altri agenti del tribunale hanno il compito di assistere il presidente della corte d'appello, il presidente del tribunale di primo grado, i giudici e il cancelliere. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorita' del presidente della corte d'appello e del presidente del tribunale di primo grado. 2. Il comitato amministrativo definisce lo statuto dei funzionari e degli altri agenti del tribunale.