(Allegato I-art. 17)
 
                             Articolo 17 
 
                         Vacanze giudiziarie 
 
  1. Previa consultazione del praesidium, il presidente  della  corte
d'appello stabilisce la durata delle vacanze giudiziarie e  le  norme
sul rispetto dei giorni festivi. 
 
  2. Durante il periodo  di  vacanze  giudiziarie,  le  funzioni  del
presidente della corte d'appello e del presidente  del  tribunale  di
primo grado possono essere esercitate da qualsiasi  giudice  invitato
in tal senso dal rispettivo  presidente.  Nei  casi  di  urgenza,  il
presidente della corte d'appello puo' convocare i giudici. 
 
  3.  Il  presidente  della  corte  d'appello  o  il  presidente  del
tribunale di primo grado puo',  per  giustificati  motivi,  accordare
permessi rispettivamente  ai  giudici  della  corte  d'appello  o  ai
giudici del tribunale di primo grado.