(Allegato-Allegato II)
ALLEGATO II - Disposizioni per la semplificazione delle procedure per
l'installazione di impianti per le fonti rinnovabili  e  l'efficienza
energetica negli edifici 
 
1. Ambito di intervento 
 
Finalita' 
Le  presenti  disposizioni   disciplinano   le   procedure   inerenti
all'installazione  di  impianti   o   dispositivi   tecnologici   per
l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili
e si applicano su tutto il territorio nazionale. 
In particolare: 
- stabiliscono   procedure   semplificate    volte    a    facilitare
  l'installazione, in ambito residenziale e terziario, di impianti  o
  dispositivi  tecnologici  per  l'efficienza  energetica  e  per  lo
  sfruttamento delle fonti rinnovabili; 
- assicurano  l'attuazione  omogenea  e  coordinata  sul   territorio
  nazionale delle suddette procedure; 
- prevedono l'eventuale adeguamento dei modelli di  comunicazione  al
  fine di perseguire la semplificazione amministrativa. 
 
Campo di applicazione 
Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano ai  casi  di
nuova  installazione  e/o  sostituzione   di   impianti   tecnologici
destinati ai servizi di  climatizzazione  invernale  e/o  estiva  e/o
produzione di acqua calda sanitaria,  indipendentemente  dal  vettore
energetico utilizzato, in funzione anche delle  tipologie  di  lavori
individuate  dal  decreto  interministeriale  del  26   giugno   2015
concernente "Schema e modalita' di riferimento  per  la  compilazione
della relazione tecnica di progetto energetiche e  definizione  delle
prescrizione e dei requisiti minimi di prestazione  energetica  negli
edifici". 
In particolare, sono definite le procedure per la realizzazione degli
interventi di installazione di impianti a fonti  rinnovabili  per  il
riscaldamento e il raffrescamento in edifici o unita' immobiliari del
settore residenziale adibiti a residenza e assimilabili  o  terziario
secondo la classificazione prevista dall'articolo 3 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. 
Di seguito, per brevita', al posto di "edificio o unita' immobiliare"
puo' essere indicato solamente "edificio" o "immobile". 
Ogni riferimento alla Comunicazione Inizio Lavori Asseverata  (CILA),
deve  intendersi  al  modello  unificato  per  edilizia  e  attivita'
commerciali di cui all'accordo, siglato  nella  Conferenza  Unificata
del 4 maggio 2017, tra Governo, Regioni ed  enti  locali,  pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 128  del  5  giugno  2017  -  Supplemento
Ordinario n. 26. 
 
2. Regime giuridico degli interventi 
 
- Il  presente  Capitolo  disciplina  il  regime  giuridico  per  gli
interventi elencati nel seguito, suddivisi per tipologia di impianto,
fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42. 
 
Pompe di calore 
Gli interventi di installazione e sostituzione di pompe di calore: 
a) sono considerati attivita' di  edilizia  libera  e  sono  eseguiti
   senza comunicazione da parte dell'interessato  all'amministrazione
   comunale ne' titolo abilitativo quando: 
    i) riguardano pompe di calore con potenza termica utile  nominale
       inferiore a 40 kW; 
   ii) sono ascrivibili  al  novero  di  interventi  di  manutenzione
       ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica  6
       giugno 2001, n. 380; 
b) sono eseguiti previa  comunicazione,  anche  per  via  telematica,
   dell'inizio    dei    lavori     da     parte     dell'interessato
   all'amministrazione comunale, asseverata da un  tecnico  abilitato
   ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2, del D.P.R.  380  del  2001,
   nei casi diversi da quelli  di  cui  alla  lettera  a).  Per  tale
   comunicazione si utilizza il modulo di Comunicazione Inizio Lavori
   Asseverata  (CILA),  comprensiva   dell'attestazione   concernente
   l'autorizzazione paesaggistica e culturale ove richieste. 
L'installazione  di  pompe  di  calore  da  parte   di   installatori
qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di
aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e'
considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera. 
Ove l'intervento ricada su un immobile sottoposto a vincoli culturali
e paesaggistici, resta ferma la  disciplina  autorizzatoria  prevista
dal codice dei beni culturali e  del  paesaggio  e  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 13  febbraio  2017,  n.  31.  Per  quanto
riguarda la disciplina autorizzatoria paesaggistica,  gli  interventi
suddetti potranno essere ricondotti alle voci A 5 o B 7 di  cui  agli
Allegati "A" e "B" del D.P.R. 31 del  2017,  alle  condizioni  e  nei
limiti ivi stabiliti. 
 
Generatori di calore 
Gli interventi di  installazione  e  sostituzione  di  generatori  di
calore: 
a) sono considerati attivita' di  edilizia  libera  e  sono  eseguiti
   senza comunicazione da parte dell'interessato  all'amministrazione
   comunale ne' titolo abilitativo quando sono ascrivibili al  novero
   di interventi di manutenzione  ordinaria  di  cui  al  D.P.R.  380
   del2001; 
b) sono eseguiti previa  comunicazione,  anche  per  via  telematica,
   dell'inizio    dei    lavori     da     parte     dell'interessato
   all'amministrazione comunale, asseverata da un  tecnico  abilitato
   ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2, del DPR 380 del  2001,  nei
   casi  diversi  da  quelli  di  cui  alla  lettera  a).  Per   tale
   comunicazione si utilizza il modulo di Comunicazione Inizio Lavori
   Asseverata  (CILA),  comprensiva   dell'attestazione   concernente
   l'autorizzazione paesaggistica e culturale ove richieste. 
Ove l'intervento ricada su un immobile sottoposto a vincoli culturali
e paesaggistici, resta ferma la  disciplina  autorizzatoria  prevista
dal codice dei beni culturali e  del  paesaggio  e  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 13  febbraio  2017,  n.  31.  Per  quanto
riguarda la disciplina autorizzatoria paesaggistica,  gli  interventi
suddetti, potranno essere ricondotti alle voci A 5 o B 7 di cui  agli
Allegati "A" e "B" del D.P.R. 31 del  2017,  alle  condizioni  e  nei
limiti ivi stabiliti. 
 
Collettori solari termici 
Gli interventi di installazione di impianti solari: 
a) sono  eseguiti  senza  comunicazione  da  parte   dell'interessato
   all'amministrazione  comunale  ne'   titolo   abilitativo   quando
   ascrivibili, ai sensi  dell'articolo  11,  comma  3,  del  decreto
   legislativo 30 maggio 2008, n. 115, a interventi  di  manutenzione
   ordinaria nel caso in cui l'impianto e' aderente o  integrato  nei
   tetti degli edifici esistenti con  la  stessa  inclinazione  e  lo
   stesso orientamento dei tetti stessi. Nel caso di tetti  a  falda,
   l'impianto e'  aderente  o  integrato  nei  tetti  con  la  stessa
   inclinazione e lo stesso orientamento della  falda.  I  componenti
   dell'impianto non modificano la sagoma degli edifici stessi  e  la
   superficie dell'impianto non e' superiore a quella  del  tetto  su
   cui viene realizzato; 
b) sono eseguiti previa  comunicazione,  anche  per  via  telematica,
   dell'inizio    dei    lavori     da     parte     dell'interessato
   all'amministrazione comunale, asseverata da un  tecnico  abilitato
   ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2, del D.P.R.  380  del  2001,
   nei casi diversi da quelli  di  cui  alla  lettera  a).  Per  tale
   comunicazione si utilizza il modulo di Comunicazione Inizio Lavori
   Asseverata  (CILA),  comprensiva   dell'attestazione   concernente
   l'autorizzazione paesaggistica e culturale ove richieste. 
Ove l'intervento ricada su un immobile sottoposto a vincoli culturali
e paesaggistici resta ferma la disciplina autorizzatoria prevista dal
Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  e  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 31 del 2017. Per  quanto  riguarda  la
disciplina autorizzatoria paesaggistica, gli interventi di  cui  alle
voci a) e b), potranno essere ricondotti alle voci A 6 o B 8  di  cui
agli Allegati "A" e "B" del D.P.R. 31 del 2017 alle condizioni e  nei
limiti ivi stabiliti. 
 
Generatori ibridi 
Gli interventi di installazione di generatori ibridi, composti almeno
da una caldaia a condensazione a gas e  da  una  pompa  di  calore  e
dotati di specifica certificazione di prodotto devono  rispettare  le
prescrizioni  contenute  nel  paragrafo  relativo  ai  generatori  di
calore. 
 
3. Modulistica 
 
Al fine di minimizzare gli oneri  a  carico  dei  cittadini  e  delle
imprese, per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui  al
Capitolo 2 del presente Allegato, le  amministrazioni  competenti  si
adeguano alle disposizioni e adottano i modelli per la  comunicazione
di inizio lavori asseverata (CILA) ivi prevista. 
Fatti salvi  i  casi  di  edilizia  libera,  ove  non  e'  necessaria
comunicazione, hanno titolo a presentare i predetti modelli: 
a) i proprietari o nudi proprietari; 
b) i titolari di  un  diritto  reale  di  godimento  (usufrutto,  uso
   abitazione); 
c) i delegati e/o procuratori dei soggetti di cui alle lettere  a)  e
   b). A titolo esemplificativo e non esaustivo: 
    i) i locatari o comodatari, con apposita delega di un soggetto di
       cui alla lettera a); 
   ii) i familiari conviventi del possessore  o  detentore  di  altri
       diritti reali o personali di godimento  sull'immobile  oggetto
       dell'intervento, con apposita delega di  un  soggetto  di  cui
       alla lettera a). 
 
4. Monitoraggio 
 
Al fine di monitorare lo stato di conseguimento  degli  obiettivi  in
materia di fonti rinnovabili, nel caso di installazione  di  impianti
di  cui  al  Capitolo  2  del  presente  Allegato,  entro  60  giorni
dall'installazione  e'  trasmesso  per  via  telematica  al  GSE  dal
progettista incaricato un modulo contenente le informazioni  relative
all'impianto installato e all'edificio o unita'  immobiliare  oggetto
di installazione. 
Ove non sia prevista la presentazione della  CILA,  entro  60  giorni
dall'installazione  e'  trasmesso  per  via  telematica  al  GSE  dal
progettista  incaricato  un  modulo  semplificato  di   comunicazione
contenente  le  informazioni  relative  all'impianto   installato   e
all'edificio o unita'  immobiliare  oggetto  di  installazione.  Tale
modulo e' reso disponibile dal GSE entro 60  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto.