ALLEGATO II - Disposizioni per la semplificazione delle procedure per
l'installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l'efficienza
energetica negli edifici
1. Ambito di intervento
Finalita'
Le presenti disposizioni disciplinano le procedure inerenti
all'installazione di impianti o dispositivi tecnologici per
l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili
e si applicano su tutto il territorio nazionale.
In particolare:
- stabiliscono procedure semplificate volte a facilitare
l'installazione, in ambito residenziale e terziario, di impianti o
dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo
sfruttamento delle fonti rinnovabili;
- assicurano l'attuazione omogenea e coordinata sul territorio
nazionale delle suddette procedure;
- prevedono l'eventuale adeguamento dei modelli di comunicazione al
fine di perseguire la semplificazione amministrativa.
Campo di applicazione
Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano ai casi di
nuova installazione e/o sostituzione di impianti tecnologici
destinati ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o
produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore
energetico utilizzato, in funzione anche delle tipologie di lavori
individuate dal decreto interministeriale del 26 giugno 2015
concernente "Schema e modalita' di riferimento per la compilazione
della relazione tecnica di progetto energetiche e definizione delle
prescrizione e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli
edifici".
In particolare, sono definite le procedure per la realizzazione degli
interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili per il
riscaldamento e il raffrescamento in edifici o unita' immobiliari del
settore residenziale adibiti a residenza e assimilabili o terziario
secondo la classificazione prevista dall'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Di seguito, per brevita', al posto di "edificio o unita' immobiliare"
puo' essere indicato solamente "edificio" o "immobile".
Ogni riferimento alla Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA),
deve intendersi al modello unificato per edilizia e attivita'
commerciali di cui all'accordo, siglato nella Conferenza Unificata
del 4 maggio 2017, tra Governo, Regioni ed enti locali, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 - Supplemento
Ordinario n. 26.
2. Regime giuridico degli interventi
- Il presente Capitolo disciplina il regime giuridico per gli
interventi elencati nel seguito, suddivisi per tipologia di impianto,
fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.
Pompe di calore
Gli interventi di installazione e sostituzione di pompe di calore:
a) sono considerati attivita' di edilizia libera e sono eseguiti
senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione
comunale ne' titolo abilitativo quando:
i) riguardano pompe di calore con potenza termica utile nominale
inferiore a 40 kW;
ii) sono ascrivibili al novero di interventi di manutenzione
ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380;
b) sono eseguiti previa comunicazione, anche per via telematica,
dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato
all'amministrazione comunale, asseverata da un tecnico abilitato
ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2, del D.P.R. 380 del 2001,
nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a). Per tale
comunicazione si utilizza il modulo di Comunicazione Inizio Lavori
Asseverata (CILA), comprensiva dell'attestazione concernente
l'autorizzazione paesaggistica e culturale ove richieste.
L'installazione di pompe di calore da parte di installatori
qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di
aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e'
considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.
Ove l'intervento ricada su un immobile sottoposto a vincoli culturali
e paesaggistici, resta ferma la disciplina autorizzatoria prevista
dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Per quanto
riguarda la disciplina autorizzatoria paesaggistica, gli interventi
suddetti potranno essere ricondotti alle voci A 5 o B 7 di cui agli
Allegati "A" e "B" del D.P.R. 31 del 2017, alle condizioni e nei
limiti ivi stabiliti.
Generatori di calore
Gli interventi di installazione e sostituzione di generatori di
calore:
a) sono considerati attivita' di edilizia libera e sono eseguiti
senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione
comunale ne' titolo abilitativo quando sono ascrivibili al novero
di interventi di manutenzione ordinaria di cui al D.P.R. 380
del2001;
b) sono eseguiti previa comunicazione, anche per via telematica,
dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato
all'amministrazione comunale, asseverata da un tecnico abilitato
ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2, del DPR 380 del 2001, nei
casi diversi da quelli di cui alla lettera a). Per tale
comunicazione si utilizza il modulo di Comunicazione Inizio Lavori
Asseverata (CILA), comprensiva dell'attestazione concernente
l'autorizzazione paesaggistica e culturale ove richieste.
Ove l'intervento ricada su un immobile sottoposto a vincoli culturali
e paesaggistici, resta ferma la disciplina autorizzatoria prevista
dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Per quanto
riguarda la disciplina autorizzatoria paesaggistica, gli interventi
suddetti, potranno essere ricondotti alle voci A 5 o B 7 di cui agli
Allegati "A" e "B" del D.P.R. 31 del 2017, alle condizioni e nei
limiti ivi stabiliti.
Collettori solari termici
Gli interventi di installazione di impianti solari:
a) sono eseguiti senza comunicazione da parte dell'interessato
all'amministrazione comunale ne' titolo abilitativo quando
ascrivibili, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, a interventi di manutenzione
ordinaria nel caso in cui l'impianto e' aderente o integrato nei
tetti degli edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo
stesso orientamento dei tetti stessi. Nel caso di tetti a falda,
l'impianto e' aderente o integrato nei tetti con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda. I componenti
dell'impianto non modificano la sagoma degli edifici stessi e la
superficie dell'impianto non e' superiore a quella del tetto su
cui viene realizzato;
b) sono eseguiti previa comunicazione, anche per via telematica,
dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato
all'amministrazione comunale, asseverata da un tecnico abilitato
ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2, del D.P.R. 380 del 2001,
nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a). Per tale
comunicazione si utilizza il modulo di Comunicazione Inizio Lavori
Asseverata (CILA), comprensiva dell'attestazione concernente
l'autorizzazione paesaggistica e culturale ove richieste.
Ove l'intervento ricada su un immobile sottoposto a vincoli culturali
e paesaggistici resta ferma la disciplina autorizzatoria prevista dal
Codice dei beni culturali e del paesaggio e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 31 del 2017. Per quanto riguarda la
disciplina autorizzatoria paesaggistica, gli interventi di cui alle
voci a) e b), potranno essere ricondotti alle voci A 6 o B 8 di cui
agli Allegati "A" e "B" del D.P.R. 31 del 2017 alle condizioni e nei
limiti ivi stabiliti.
Generatori ibridi
Gli interventi di installazione di generatori ibridi, composti almeno
da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e
dotati di specifica certificazione di prodotto devono rispettare le
prescrizioni contenute nel paragrafo relativo ai generatori di
calore.
3. Modulistica
Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle
imprese, per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al
Capitolo 2 del presente Allegato, le amministrazioni competenti si
adeguano alle disposizioni e adottano i modelli per la comunicazione
di inizio lavori asseverata (CILA) ivi prevista.
Fatti salvi i casi di edilizia libera, ove non e' necessaria
comunicazione, hanno titolo a presentare i predetti modelli:
a) i proprietari o nudi proprietari;
b) i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso
abitazione);
c) i delegati e/o procuratori dei soggetti di cui alle lettere a) e
b). A titolo esemplificativo e non esaustivo:
i) i locatari o comodatari, con apposita delega di un soggetto di
cui alla lettera a);
ii) i familiari conviventi del possessore o detentore di altri
diritti reali o personali di godimento sull'immobile oggetto
dell'intervento, con apposita delega di un soggetto di cui
alla lettera a).
4. Monitoraggio
Al fine di monitorare lo stato di conseguimento degli obiettivi in
materia di fonti rinnovabili, nel caso di installazione di impianti
di cui al Capitolo 2 del presente Allegato, entro 60 giorni
dall'installazione e' trasmesso per via telematica al GSE dal
progettista incaricato un modulo contenente le informazioni relative
all'impianto installato e all'edificio o unita' immobiliare oggetto
di installazione.
Ove non sia prevista la presentazione della CILA, entro 60 giorni
dall'installazione e' trasmesso per via telematica al GSE dal
progettista incaricato un modulo semplificato di comunicazione
contenente le informazioni relative all'impianto installato e
all'edificio o unita' immobiliare oggetto di installazione. Tale
modulo e' reso disponibile dal GSE entro 60 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto.