(Allegato-Allegato III)
 
ALLEGATO III  -  Obblighi  per  i  nuovi  edifici,  per  gli  edifici
 esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti 
 
 
1. Campo di applicazione 
 
1. Il presente Allegato si applica agli edifici nuovi o sottoposti  a
ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, che rientrino nell'ambito di  applicazione  del  decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno  2015  concernente
adeguamento linee guida nazionali per  la  certificazione  energetica
degli edifici, e per i quali la  richiesta  del  titolo  edilizio  e'
presentata decorsi centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
 
2. Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili 
 
1. Gli edifici di cui al paragrafo 1,  punto  1,  sono  progettati  e
realizzati in modo da  garantire,  tramite  il  ricorso  ad  impianti
alimentati da fonti  rinnovabili,  il  contemporaneo  rispetto  della
copertura del 60% dei consumi previsti per  la  produzione  di  acqua
calda sanitaria e del 60% della somma dei  consumi  previsti  per  la
produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione  invernale  e
la climatizzazione estiva. 
2. Gli obblighi di cui al punto 1 non possono essere assolti  tramite
impianti da fonti rinnovabili che  producano  esclusivamente  energia
elettrica  la  quale  alimenti,  a  sua  volta,  dispositivi  per  la
produzione di calore con effetto Joule. 
3.  La  potenza  elettrica  degli  impianti   alimentati   da   fonti
rinnovabili che devono essere obbligatoriamente  installati  sopra  o
all'interno dell'edificio o nelle relative  pertinenze,  misurata  in
kW, e' calcolata secondo la seguente formula: 
 
                               P=k · S 
 
Dove: 
   • k e' uguale a 0,025 per gli edifici esistenti  e  0,05  per  gli
edifici di nuova costruzione; 
   • S e' la superficie in pianta dell'edificio al livello del 
       terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma 
       dell'edificio, misurata in m². Nel calcolo della superficie in 
       pianta non si tengono in considerazione le  pertinenze,  sulle
quali tuttavia e' consentita l'installazione degli impianti. 
4. L'obbligo di cui al punto 1 non si applica qualora l'edificio  sia
allacciato a una rete  di  teleriscaldamento  e/o  teleraffrescamento
efficiente, cosi' come definito dell'articolo 2, comma 2, lettera tt)
del  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.   102,   purche'   il
teleriscaldamento copra l'intero fabbisogno di energia termica per il
riscaldamento e/o il  teleraffrescamento  copra  l'intero  fabbisogno
energia termica per raffrescamento. 
5. Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali di cui al punto
1 sono elevati al  65%  e  gli  obblighi  di  cui  al  punto  3  sono
incrementati del 10%. 
6. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli obblighi di cui  al  presente
paragrafo sono rideterminati con cadenza almeno quinquennale, tenendo
conto  dell'evoluzione  tecnologica.  In  occasione  della   suddetta
revisione degli obblighi, e' valutata l'estensione degli stessi  agli
edifici  sottoposti  a  una  ristrutturazione  importante  di   primo
livello,  nonche'  alle  categorie  di  edifici   appartenenti   alle
categorie E2 , E3 ed  E5  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412,  con  superficie
utile superiore a 10.000 metri quadri,  anche  se  non  sottoposti  a
ristrutturazione 
 
3. Caratteristiche e specifiche tecniche degli impianti 
 
1. Il rispetto dell'obbligo di cui al presente  Allegato  e'  assolto
dagli impianti che rispettano i requisiti e le specifiche tecniche di
cui all'Allegato II. 
2  Fatti  salvi  i  casi  di  alimentazione  tramite   le   reti   di
teleriscaldamento  e  teleraffrescamento,  gli   impianti   a   fonti
rinnovabili installati per adempiere agli obblighi di cui al presente
Allegato sono realizzati all'interno o  sugli  edifici  ovvero  nelle
loro pertinenze. Per pertinenza si intende la superficie comprendente
l'impronta a terra dei  fabbricati  e  un'area  con  essi  confinante
comunque non eccedente il triplo della superficie  di  impronta.  Gli
impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono  al  rispetto
dell'obbligo. 
3. Nel caso di utilizzo di pannelli  solari  termici  o  fotovoltaici
disposti su tetti  a  falda,  i  predetti  componenti  devono  essere
aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e
lo stesso orientamento della falda. Nel caso di tetti piani, la quota
massima, riferita all'asse mediano dei moduli o dei collettori,  deve
risultare  non   superiore   all'altezza   minima   della   balaustra
perimetrale. Qualora non  sia  presente  una  balaustra  perimetrale,
l'altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al  piano  non
deve superare i 30 cm. 
 
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il
Comitato Termotecnico Italiano CTI predispone linee  guida  volte  ad
agevolare l'applicazione del presente Allegato, contenenti  esempi  e
calcoli numerici. 
 
4. Casi di impossibilita' tecnica di ottemperare all'obbligo 
1.  L'impossibilita'  tecnica  di  ottemperare   agli   obblighi   di
integrazione  di  cui  al  presente  Allegato  e'   evidenziata   dal
progettista nella relazione  di  cui  all'articolo  8,  comma  1  del
decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, e  dettagliata  esaminando
la  non  fattibilita'  di  tutte  le  diverse  opzioni   tecnologiche
disponibili. 
2. Nei casi di cui al punto 1, e' fatto obbligo di ottenere un valore
di energia primaria non  rinnovabile,  calcolato  per  la  somma  dei
servizi  di  climatizzazione  invernale,  climatizzazione  estiva   e
produzione di acqua  calda  sanitaria  (EPH,C,W,nren),  inferiore  al
valore    di    energia    primaria    non     rinnovabile     limite
(EPH,C,W,nren,limite) calcolato secondo quanto previsto dal  punto  3
in relazione ai  servizi  effettivamente  presenti  nell'edificio  di
progetto. 
3. Ai fini della determinazione del valore di EPH,C,W,nren,limite  di
cui al punto 2 si determina il  valore  di  EPH,C,W,nren,rif,standard
(2019/21), per l'edificio  di  riferimento  secondo  quanto  previsto
dall'Allegato 1, Capitolo 3 del decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico 26 giugno 2015 concernente applicazione  delle  metodologie
di  calcolo  delle  prestazioni  energetiche  e   definizione   delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli  edifici,  dotandolo  delle
tecnologie e delle efficienze medie dei sottosistemi di utilizzazione
fornite nella  Tabella  7  di  quest'ultimo  e  di  efficienze  medie
stagionali sull'utilizzo dell'energia primaria  non  rinnovabile  dei
sottosistemi di generazione  di  cui  alla  seguente  Tabella  1  del
presente Allegato, in corrispondenza dei parametri  vigenti  per  gli
anni 2019/2021. 
 
Tabella  1  -  Efficienza  sull'utilizzo  dell'energia  primaria  non
             rinnovabile dei sottosistemi di generazione 
    

+-------------------------------------------------------+----------+
|Servizio                                               |Efficienza|
+-------------------------------------------------------+----------+
|Climatizzazione invernale                              |1,54      |
+-------------------------------------------------------+----------+
|Climatizzazione estiva                                 |1,28      |
+-------------------------------------------------------+----------+
|Produzione di acqua calda sanitaria                    |1,28      |
+-------------------------------------------------------+----------+
    
    

+------------------------------------------------------------------+
|Nota: i valori delle efficienze per i servizi di climatizzazione  |
|invernale, climatizzazione estiva e per la produzione di ACS      |
|tengono gia' conto del fattore di conversione dell'energia        |
|primaria non rinnovabile.                                         |
+------------------------------------------------------------------+

    
5. Modalita' di verifica 
 
1. Il progettista inserisce i calcoli e  le  verifiche  previste  dal
presente Allegato nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1  del
decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192. Una copia della  relazione
suddetta  e'  trasmessa  al  GSE  ai  fini   del   monitoraggio   del
conseguimento degli obiettivi in  materia  di  fonti  rinnovabili  di
energia. 
2. La verifica del rispetto dell'obbligo di integrazione delle  fonti
rinnovabili e' effettuata dai Comuni attraverso la relazione  di  cui
al punto 1. 
3. Fermo restando il punto 2, le dichiarazioni  e  i  dati  riportati
nella relazione di cui al punto 1 possono essere oggetto di controlli
da parte dei Comuni nonche'  di  ulteriori  controlli  stabiliti  nei
provvedimenti adottati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 26, comma
7, del presente decreto.