ALLEGATO III - Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici
esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
1. Campo di applicazione
1. Il presente Allegato si applica agli edifici nuovi o sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, che rientrino nell'ambito di applicazione del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente
adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici, e per i quali la richiesta del titolo edilizio e'
presentata decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto.
2. Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili
1. Gli edifici di cui al paragrafo 1, punto 1, sono progettati e
realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti
alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della
copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua
calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la
produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e
la climatizzazione estiva.
2. Gli obblighi di cui al punto 1 non possono essere assolti tramite
impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia
elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la
produzione di calore con effetto Joule.
3. La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o
all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in
kW, e' calcolata secondo la seguente formula:
P=k · S
Dove:
• k e' uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli
edifici di nuova costruzione;
• S e' la superficie in pianta dell'edificio al livello del
terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma
dell'edificio, misurata in m². Nel calcolo della superficie in
pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle
quali tuttavia e' consentita l'installazione degli impianti.
4. L'obbligo di cui al punto 1 non si applica qualora l'edificio sia
allacciato a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento
efficiente, cosi' come definito dell'articolo 2, comma 2, lettera tt)
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, purche' il
teleriscaldamento copra l'intero fabbisogno di energia termica per il
riscaldamento e/o il teleraffrescamento copra l'intero fabbisogno
energia termica per raffrescamento.
5. Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali di cui al punto
1 sono elevati al 65% e gli obblighi di cui al punto 3 sono
incrementati del 10%.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli obblighi di cui al presente
paragrafo sono rideterminati con cadenza almeno quinquennale, tenendo
conto dell'evoluzione tecnologica. In occasione della suddetta
revisione degli obblighi, e' valutata l'estensione degli stessi agli
edifici sottoposti a una ristrutturazione importante di primo
livello, nonche' alle categorie di edifici appartenenti alle
categorie E2 , E3 ed E5 di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, con superficie
utile superiore a 10.000 metri quadri, anche se non sottoposti a
ristrutturazione
3. Caratteristiche e specifiche tecniche degli impianti
1. Il rispetto dell'obbligo di cui al presente Allegato e' assolto
dagli impianti che rispettano i requisiti e le specifiche tecniche di
cui all'Allegato II.
2 Fatti salvi i casi di alimentazione tramite le reti di
teleriscaldamento e teleraffrescamento, gli impianti a fonti
rinnovabili installati per adempiere agli obblighi di cui al presente
Allegato sono realizzati all'interno o sugli edifici ovvero nelle
loro pertinenze. Per pertinenza si intende la superficie comprendente
l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante
comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli
impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto
dell'obbligo.
3. Nel caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici
disposti su tetti a falda, i predetti componenti devono essere
aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e
lo stesso orientamento della falda. Nel caso di tetti piani, la quota
massima, riferita all'asse mediano dei moduli o dei collettori, deve
risultare non superiore all'altezza minima della balaustra
perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale,
l'altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non
deve superare i 30 cm.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il
Comitato Termotecnico Italiano CTI predispone linee guida volte ad
agevolare l'applicazione del presente Allegato, contenenti esempi e
calcoli numerici.
4. Casi di impossibilita' tecnica di ottemperare all'obbligo
1. L'impossibilita' tecnica di ottemperare agli obblighi di
integrazione di cui al presente Allegato e' evidenziata dal
progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1 del
decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando
la non fattibilita' di tutte le diverse opzioni tecnologiche
disponibili.
2. Nei casi di cui al punto 1, e' fatto obbligo di ottenere un valore
di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei
servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e
produzione di acqua calda sanitaria (EPH,C,W,nren), inferiore al
valore di energia primaria non rinnovabile limite
(EPH,C,W,nren,limite) calcolato secondo quanto previsto dal punto 3
in relazione ai servizi effettivamente presenti nell'edificio di
progetto.
3. Ai fini della determinazione del valore di EPH,C,W,nren,limite di
cui al punto 2 si determina il valore di EPH,C,W,nren,rif,standard
(2019/21), per l'edificio di riferimento secondo quanto previsto
dall'Allegato 1, Capitolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015 concernente applicazione delle metodologie
di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, dotandolo delle
tecnologie e delle efficienze medie dei sottosistemi di utilizzazione
fornite nella Tabella 7 di quest'ultimo e di efficienze medie
stagionali sull'utilizzo dell'energia primaria non rinnovabile dei
sottosistemi di generazione di cui alla seguente Tabella 1 del
presente Allegato, in corrispondenza dei parametri vigenti per gli
anni 2019/2021.
Tabella 1 - Efficienza sull'utilizzo dell'energia primaria non
rinnovabile dei sottosistemi di generazione
+-------------------------------------------------------+----------+
|Servizio |Efficienza|
+-------------------------------------------------------+----------+
|Climatizzazione invernale |1,54 |
+-------------------------------------------------------+----------+
|Climatizzazione estiva |1,28 |
+-------------------------------------------------------+----------+
|Produzione di acqua calda sanitaria |1,28 |
+-------------------------------------------------------+----------+
+------------------------------------------------------------------+
|Nota: i valori delle efficienze per i servizi di climatizzazione |
|invernale, climatizzazione estiva e per la produzione di ACS |
|tengono gia' conto del fattore di conversione dell'energia |
|primaria non rinnovabile. |
+------------------------------------------------------------------+
5. Modalita' di verifica
1. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dal
presente Allegato nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1 del
decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192. Una copia della relazione
suddetta e' trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del
conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di
energia.
2. La verifica del rispetto dell'obbligo di integrazione delle fonti
rinnovabili e' effettuata dai Comuni attraverso la relazione di cui
al punto 1.
3. Fermo restando il punto 2, le dichiarazioni e i dati riportati
nella relazione di cui al punto 1 possono essere oggetto di controlli
da parte dei Comuni nonche' di ulteriori controlli stabiliti nei
provvedimenti adottati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 26, comma
7, del presente decreto.