(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 44)
                             Articolo 44 
 
                    Indennita' in caso di ritardo 
 
  § 1 In caso di ritardo nel  carico  per  una  causa  imputabile  al
trasportatore o  di  ritardo  nella  riconsegna  di  un  veicolo,  il
trasportatore deve pagare, se l'avente diritto prova che un danno  ne
e' derivato, un'indennita' il cui ammontare non supera il prezzo  del
trasporto. 
  § 2 Se l'avente diritto rinuncia al contratto di trasporto, in caso
di ritardo nel carico per  una  causa  imputabile  al  trasportatore,
viene rimborsato il prezzo del trasporto all'avente diritto.  Inoltre
questi puo' reclamare, allorche' provi che un danno  e'  derivato  da
detto ritardo, un'indennita' il cui ammontare non  supera  il  prezzo
del trasporto.