(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 45)
                             Articolo 45 
 
                    Indennita' in caso di perdita 
 
  In caso di perdita totale o parziale di un veicolo, l'indennita' da
corrispondere all'avente diritto per il danno  provato  e'  calcolata
sulla base del valore usuale del  veicolo.  Essa  non  supera  8  000
unita' di conto. Un rimorchio con o senza carico e' considerato  come
un veicolo indipendente.