Articolo 45 Indennita' in caso di perdita In caso di perdita totale o parziale di un veicolo, l'indennita' da corrispondere all'avente diritto per il danno provato e' calcolata sulla base del valore usuale del veicolo. Essa non supera 8 000 unita' di conto. Un rimorchio con o senza carico e' considerato come un veicolo indipendente.