(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 46)
                             Articolo 46 
 
          Responsabilita' per quanto concerne altri oggetti 
 
  §1 Per quanto riguarda gli oggetti lasciati nei veicoli  o  che  si
trovano in cofani ( ad es. bagagliai o porta sci) solidamente fissati
al veicolo, il trasportatore e' responsabile solo del  danno  causato
per sua colpa. L'indennita' totale da pagare non supera 1 400  unita'
di conto. 
  §2 Per quanto concerne gli oggetti fissati all'esterno del veicolo,
compresi i cofani di cui al § 1,  il  trasportatore  e'  responsabile
solo se e' provato che il danno risulta da un atto o da  un'omissione
commessa dal trasportatore, o  con  l'intenzione  di  provocare  tale
danno, o temerariamente e con  la  consapevolezza  che  un  danno  ne
sarebbe probabilmente derivato.