Articolo 46 Responsabilita' per quanto concerne altri oggetti §1 Per quanto riguarda gli oggetti lasciati nei veicoli o che si trovano in cofani ( ad es. bagagliai o porta sci) solidamente fissati al veicolo, il trasportatore e' responsabile solo del danno causato per sua colpa. L'indennita' totale da pagare non supera 1 400 unita' di conto. §2 Per quanto concerne gli oggetti fissati all'esterno del veicolo, compresi i cofani di cui al § 1, il trasportatore e' responsabile solo se e' provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessa dal trasportatore, o con l'intenzione di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne sarebbe probabilmente derivato.