(Allegato-Allegato VIII)
 
             ALLEGATO VIII Materie prime double counting 
 
Parte A. Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e
biocarburanti avanzati, il cui contributo per il conseguimento  delle
quote di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, e' considerato  il  doppio
del loro contenuto energetico ai sensi del comma 6, lettera a). 
a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori; 
b) Frazione  di  biomassa  corrispondente  ai  rifiuti   urbani   non
   differenziati, ma non ai rifiuti domestici non  separati  soggetti
   agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 205 del  decreto
   legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
c) Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1,  lettera
   d) del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  proveniente
   dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di
   cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali  non
   idonei all'uso nella catena alimentare umana  o  animale,  incluso
   materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso  e
   dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed
   escluse le materie prime  elencate  nella  parte  B  del  presente
   Allegato; 
e) Paglia; 
f) Concime animale e fanghi di depurazione; 
g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti
   di palma vuoti; 
h) Pece di tallolio; 
i) Glicerina grezza; 
j) Bagasse; 
k) Vinacce e fecce di vino; 
l) Gusci; 
m) Pule; 
n) Tutoli ripuliti dei grani di mais; 
o) Frazione della biomassa corrispondente ai  rifiuti  e  ai  residui
   dell'attivita' e dell'industria forestale, vale a dire  corteccia,
   rami,  prodotti  di  diradamenti  precommerciali,  foglie,   aghi,
   chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone,  fanghi
   di fibre, lignina e tallolio; 
p) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare; 
q) Altre materie ligno-cellulosiche, eccetto tronchi per sega  e  per
   impiallacciatura. 
Parte B. Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e
biocarburanti, il cui contributo per il conseguimento delle quote  di
cui all'articolo 39, comma 1,  e'  limitato  ai  sensi  del  comma  2
lettera b) e puo' essere considerato il  doppio  del  loro  contenuto
energetico ai sensi del comma 6, lettera a). 
a) Olio da cucina usato; 
b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformita'  del
   regolamento (CE) n. 1069/2009.