ALLEGATO VIII Materie prime double counting
Parte A. Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e
biocarburanti avanzati, il cui contributo per il conseguimento delle
quote di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, e' considerato il doppio
del loro contenuto energetico ai sensi del comma 6, lettera a).
a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori;
b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non
differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti
agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 205 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1, lettera
d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, proveniente
dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non
idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso
materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e
dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed
escluse le materie prime elencate nella parte B del presente
Allegato;
e) Paglia;
f) Concime animale e fanghi di depurazione;
g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti
di palma vuoti;
h) Pece di tallolio;
i) Glicerina grezza;
j) Bagasse;
k) Vinacce e fecce di vino;
l) Gusci;
m) Pule;
n) Tutoli ripuliti dei grani di mais;
o) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui
dell'attivita' e dell'industria forestale, vale a dire corteccia,
rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi,
chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi
di fibre, lignina e tallolio;
p) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare;
q) Altre materie ligno-cellulosiche, eccetto tronchi per sega e per
impiallacciatura.
Parte B. Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e
biocarburanti, il cui contributo per il conseguimento delle quote di
cui all'articolo 39, comma 1, e' limitato ai sensi del comma 2
lettera b) e puo' essere considerato il doppio del loro contenuto
energetico ai sensi del comma 6, lettera a).
a) Olio da cucina usato;
b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformita' del
regolamento (CE) n. 1069/2009.