ALLEGATO VIII Materie prime double counting Parte A. Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati, il cui contributo per il conseguimento delle quote di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, e' considerato il doppio del loro contenuto energetico ai sensi del comma 6, lettera a). a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori; b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente Allegato; e) Paglia; f) Concime animale e fanghi di depurazione; g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti; h) Pece di tallolio; i) Glicerina grezza; j) Bagasse; k) Vinacce e fecce di vino; l) Gusci; m) Pule; n) Tutoli ripuliti dei grani di mais; o) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attivita' e dell'industria forestale, vale a dire corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio; p) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare; q) Altre materie ligno-cellulosiche, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura. Parte B. Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti, il cui contributo per il conseguimento delle quote di cui all'articolo 39, comma 1, e' limitato ai sensi del comma 2 lettera b) e puo' essere considerato il doppio del loro contenuto energetico ai sensi del comma 6, lettera a). a) Olio da cucina usato; b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformita' del regolamento (CE) n. 1069/2009.