Art. 923 
     Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego 
 
1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una  delle  seguenti
cause: 
a) eta'; 
b) infermita'; 
c) non idoneita' alle funzioni del grado; 
d) scarso rendimento; 
e) domanda; 
f) d'autorita'; 
g) applicazione delle norme sulla formazione; 
h) transito nell'impiego civile; 
i) perdita del grado; 
l) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898; 
m) a  seguito  della  perdita  dello  stato  di  militare,  ai  sensi
dell'articolo 622. 
2. La cessazione dal servizio  permanente  d'autorita'  e  quella  in
applicazione delle norme sulla formazione si applicano soltanto  agli
ufficiali. 
3. Il provvedimento  di  cessazione  dal  servizio  e'  adottato  con
decreto ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli  seguenti.
Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta  menzione  nel
decreto. 
4.  Per  gli  appartenenti  al  ruolo  appuntati  e  carabinieri   il
provvedimento  di   cessazione   dal   servizio   e'   adottato   con
determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al  comma
1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento e'
adottato con determinazione ministeriale. 
5. Il militare cessa dal  servizio,  nel  momento  in  cui  nei  suoi
riguardi si verifica una delle predette  cause,  anche  se  si  trova
sottoposto  a  procedimento   penale   o   disciplinare.   Se   detto
procedimento si conclude  successivamente  con  un  provvedimento  di
perdita del grado, la cessazione dal servizio si  considera  avvenuta
per tale causa.