Art. 925 
  Speciali limiti di eta' per gli ufficiali dell'Esercito italiano 
 
1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente,  oltre
il 60° anno di eta', per gli  ufficiali  dell'Esercito  italiano,  in
relazione al grado rivestito e  al  ruolo  di  appartenenza,  sono  i
seguenti: 
a) 65 anni: tenente  generale  del  ruolo  normale  del  Corpo  degli
ingegneri; tenente generale e maggiore generale dell'Arma trasporti e
materiali; tenente generale e maggiore generale del ruolo normale del
Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; 
b) 63 anni: generale di corpo d'armata del ruolo normale  delle  Armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni;  maggiore
generale del ruolo normale  del  Corpo  degli  ingegneri;  brigadiere
generale  del  ruolo  normale  dell'Arma   trasporti   e   materiali;
brigadiere generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo
di commissariato; 
c) 61 anni: generale di divisione del ruolo  normale  delle  Armi  di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e  trasmissioni;  brigadiere
generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; colonnello  del
ruolo normale dell'Arma trasporti e materiali; colonnello  del  ruolo
normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;  colonnello
dei ruoli speciali.