Art. 927
 Speciali limiti di eta' per gli ufficiali dell'Aeronautica militare

1.  I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre
il  60° anno di eta', per gli ufficiali dell'Aeronautica militare, in
relazione  al  grado  rivestito  e  al  ruolo di appartenenza, sono i
seguenti:
a)  65  anni:  generale  di squadra e generale di divisione del ruolo
normale  delle  armi;  generale  ispettore capo del ruolo normale del
Corpo  del  genio  aeronautico;  generale  ispettore  capo e generale
ispettore  del  ruolo  normale  del  Corpo  sanitario  e del Corpo di
commissariato;
b)  63  anni:  generale di squadra aerea del ruolo naviganti normale;
generale  di brigata del ruolo normale delle armi; generale ispettore
del  ruolo  normale  del  Corpo  del  genio  aeronautico;  brigadiere
generale  del  ruolo  normale  del  Corpo  sanitario  e  del Corpo di
commissariato;
c)  61 anni: generale di divisione aerea del ruolo naviganti normale;
colonnello  del  ruolo  normale  delle  armi; brigadiere generale del
ruolo  normale  del Corpo del genio aeronautico; colonnello del ruolo
normale  del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; colonnello
dei ruoli speciali.