Art. 928 
Speciali limiti di' eta' per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri 
 
  1. I limiti di eta' per  la  cessazione  dal  servizio  permanente,
oltre  il  60°  anno  di  eta',  per  gli  ufficiali  dell'Arma   dei
carabinieri,  in  relazione  al  grado  rivestito  e  al   ruolo   di
appartenenza, sono i seguenti: 
  a) generale di corpo d'armata: 65 anni; 
  b) generale di divisione: 65 anni; 
  c) generale di brigata: 63 anni; 
  d) colonnello del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico:  61
anni.