Art. 928 Speciali limiti di' eta' per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri 1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti: a) generale di corpo d'armata: 65 anni; b) generale di divisione: 65 anni; c) generale di brigata: 63 anni; d) colonnello del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico: 61 anni.