Art. 929 
                             Infermita' 
 
1. Il militare,  che  deve  assicurare  in  costanza  di  servizio  i
requisiti di idoneita' specifici previsti dal capo II del  titolo  II
del libro  IV  del  regolamento,  e  accertati  secondo  le  apposite
metodologie  ivi  previste,  cessa  dal  servizio  permanente  ed  e'
collocato, a seconda dell'idoneita', in congedo, nella riserva  o  in
congedo assoluto, quando: 
a) e' divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato; 
b) non ha riacquistato l'idoneita' allo scadere del  periodo  massimo
di aspettativa per infermita' temporanea; 
c) e' giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo  che,  nel
quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli  sono
state concesse le licenze spettantegli. 
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1  decorre,  a
seconda dei casi, dalla data  di  scadenza  del  periodo  massimo  di
aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.