Art. 931
                Non idoneita' alle funzioni del grado

1.  Il  militare non idoneo alle funzioni del grado per insufficienza
di   qualita'   morali,  di  carattere,  intellettuali,  militari,  o
professionali,  cessa  dal  servizio permanente ed e' collocato nella
riserva o in congedo assoluto.
2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 e'
subordinato:
a)  alla  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri su proposta del
Ministro  della  difesa, se si tratta di generale di corpo d'armata o
ufficiale  di  grado  corrispondente. La proposta e' formulata previo
parere  di  una  commissione militare, nominata di volta in volta dal
Ministro  e  dal  Capo  di  stato maggiore della difesa e il relativo
provvedimento  finale  e'  adottato  con decreto del Presidente della
Repubblica;
b)  alla  determinazione  del  Ministro  su  proposta delle autorita'
gerarchiche da cui dipende il militare. La determinazione e' adottata
previo  parere  delle  commissioni o autorita' competenti a esprimere
giudizi sull'avanzamento.
3.  Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2
deve   prevedere   l'assegnazione  al  militare  di  un  termine  per
presentare  le  proprie  eventuali  osservazioni e la possibilita' di
essere  sentito  personalmente dinanzi alle competenti commissioni di
avanzamento.
4. Nei confronti del militare proposto per la cessazione dal servizio
ai  sensi  del  comma  1,  la procedura relativa ha, in ogni caso, la
precedenza  su quella eventuale di avanzamento. Tale ultima procedura
non  ha  piu' luogo se e' adottato il provvedimento di cessazione dal
servizio.
5.  Il militare non idoneo alle funzioni del grado e' tolto dai ruoli
del  servizio  permanente e collocato nella posizione che gli compete
entro  un  mese  dalla  data  della partecipazione ministeriale della
deliberazione o della determinazione che lo riguarda.