Art. 932 Scarso rendimento 1. Il militare che dia scarso rendimento e' dispensato dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva. 2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 e' subordinato alla determinazione ministeriale su proposta delle autorita' gerarchiche da cui dipende l'interessato. La determinazione e' adottata a seguito di: a) ammonizione all'interessato; b) parere delle commissioni o autorita' competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento. 3. Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l'assegnazione all'interessato di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilita' di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento.