Art. 932
                          Scarso rendimento

1.  Il  militare che dia scarso rendimento e' dispensato dal servizio
permanente ed e' collocato nella riserva.
2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 e'
subordinato   alla  determinazione  ministeriale  su  proposta  delle
autorita' gerarchiche da cui dipende l'interessato. La determinazione
e' adottata a seguito di:
a) ammonizione all'interessato;
b)  parere  delle  commissioni  o  autorita'  competenti  a esprimere
giudizi sull'avanzamento.
3.  Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2
deve  prevedere  l'assegnazione  all'interessato  di  un  termine per
presentare  le  proprie  eventuali  osservazioni e la possibilita' di
essere  sentito  personalmente dinanzi alle competenti commissioni di
avanzamento.