Art. 933 
                        Cessazione a domanda 
 
  1. Il militare non puo' di norma chiedere di cessare  dal  servizio
permanente e di  essere  collocato  in  congedo  se  deve  rispettare
obblighi   di   permanenza   in    servizio,    contratti    all'atto
dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione. 
  2. L'amministrazione militare, solo in casi  eccezionali  che  deve
adeguatamente  motivare  a  tutela  dell'interesse   pubblico,   puo'
concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai  quali  e'
vincolato il militare, in relazione alla durata minima  del  servizio
stesso. 
  3.  Gli  speciali  obblighi  di  servizio  sono  individuati  dalle
particolari disposizioni  contenute  nei  titoli  II,  III  e  V  del
presente libro. 
  4. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda,  se  ha
prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero riveste
il grado di colonnello o corrispondente, e' collocato nella riserva o
in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'. 
  5. Il sottufficiale e  l'appartenente  ai  ruoli  iniziali  che  ha
compiuto venti anni di servizio effettivo e che  cessa  dal  servizio
permanente a domanda, e' collocato nella riserva. 
  6. Il militare che non si trova nelle condizioni di cui ai commi  4
e 5 ha egualmente diritto alla cessazione  dal  servizio  permanente,
dopo aver adempiuto agli obblighi delle ferme  ordinarie  o  speciali
eventualmente contratte. In tal caso e' collocato nella categoria del
complemento, della riserva o della riserva di complemento  a  seconda
dell'eta' e della categoria di appartenenza. 
  7. Nei casi previsti dai commi  4,  5  e  6,  l'amministrazione  ha
facolta' di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali
o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per  gravi  motivi  di
servizio. Tale facolta' per gli  ufficiali  deve  essere  intesa  nel
senso che  nei  gravi  motivi  di  servizio  sono  incluse  anche  le
rilevanti deficienze degli effettivi rispetto all'organico nel  grado
e nel ruolo di appartenenza e che il ritardo puo' essere disposto per
congruo periodo di tempo. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.