(CODICE CIVILE-art. 1429)
                             Art. 1429. 
 
                        (Errore essenziale). 
 
  L'errore e' essenziale: 
    1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto; 
    2) quando  cade  sull'identita'  dell'oggetto  della  prestazione
ovvero sopra  una  qualita'  dello  stesso  che,  secondo  il  comune
apprezzamento  o  in  relazione  alle  circostanze,  deve   ritenersi
determinante del consenso; 
    3) quando cade sull'identita'  o  sulle  qualita'  della  persona
dell'altro contraente, sempre  che  l'una  o  le  altre  siano  state
determinanti del consenso; 
    4) quando, trattandosi di errore di diritto, e' stato la  ragione
unica o principale del contratto.