Art. 1429. (Errore essenziale). L'errore e' essenziale: 1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto; 2) quando cade sull'identita' dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualita' dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; 3) quando cade sull'identita' o sulle qualita' della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso; 4) quando, trattandosi di errore di diritto, e' stato la ragione unica o principale del contratto.