(CODICE CIVILE-art. 1430)
                             Art. 1430. 
 
                        (Errore di calcolo). 
 
  L'errore di calcolo non da' luogo ad annullamento del contratto, ma
solo  a  rettifica,  tranne  che,  concretandosi  in   errore   sulla
quantita', sia stato determinante del consenso.