(CODICE CIVILE-art. 1431)
                             Art. 1431. 
 
                       (Errore riconoscibile). 
 
  L'errore  si  considera  riconoscibile  quando,  in  relazione   al
contenuto, alle circostanze del contratto ovvero  alla  qualita'  dei
contraenti,  una  persona  di  normale   diligenza   avrebbe   potuto
rilevarlo.