(CODICE CIVILE-art. 1432)
                             Art. 1432. 
 
              (Mantenimento del contratto rettificato). 
 
  La parte in errore non puo' domandare l'annullamento del  contratto
se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra  offre  di
eseguirlo  in  modo  conforme  al  contenuto  e  alle  modalita'  del
contratto che quella intendeva concludere.