(CODICE CIVILE-art. 1433)
                             Art. 1433. 
 
       (Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione). 
 
  Le disposizioni degli articoli precedenti  si  applicano  anche  al
caso  in  cui  l'errore  cade  sulla  dichiarazione,  o  in  cui   la
dichiarazione  e'  stata  inesattamente  trasmessa  dalla  persona  o
dall'ufficio che ne era stato incaricato.