(CODICE CIVILE-art. 1435)
                             Art. 1435. 
 
                     (Caratteri della violenza). 
 
  La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una
persona sensata e da farle temere di esporre se' o i suoi beni  a  un
male  ingiusto  e  notevole.  Si  ha  riguardo,  in  questa  materia,
all'eta', al sesso e alla condizione delle persone.