(CODICE CIVILE-art. 1436)
                             Art. 1436. 
 
                  (Violenza diretta contro terzi). 
 
  La violenza e' causa di annullamento del contratto anche quando  il
male minacciato  riguarda  la  persona  o  i  beni  del  coniuge  del
contraente o di un discendente o ascendente di lui. 
 
  Se il male minacciato riguarda altre  persone,  l'annullamento  del
contratto e' rimesso alla prudente valutazione delle  circostanze  da
parte del giudice.