Art. 1436. (Violenza diretta contro terzi). La violenza e' causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui. Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto e' rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.