(CODICE CIVILE-art. 1439)
                             Art. 1439. 
 
                               (Dolo). 
 
  Il dolo e' causa di annullamento del  contratto  quando  i  raggiri
usati da uno dei contraenti sono  stati  tali  che,  senza  di  essi,
l'altra parte non avrebbe contrattato. 
 
  Quando i raggiri sono stati usati da  un  terzo,  il  contratto  e'
annullabile se essi  erano  noti  al  contraente  che  ne  ha  tratto
vantaggio.