Art. 219. 
 
  I piani inclinati con rotaie devono  essere  provvisti,  all'inizio
del percorso in pendenza  alla  stazione  superiore,  di  dispositivi
automatici di sbarramento per impedire la  fuga  di  vagonetti  o  di
convogli liberi. 
  Alla stazione o al limite inferiore e lungo lo stesso percorso  del
piano inclinato, in relazione  alle  condizioni  di  impianto  devono
essere predisposte nicchie di rifugio per il personale. 
  Deve essere vietato alle persone di percorrere  i  piani  inclinati
durante il funzionamento, a meno che il piano stesso non comprenda ai
lati dei binari, passaggi aventi larghezza  e  sistemazioni  tali  da
permettere il transito pedonale senza pericolo.