Art. 220. 
 
  I  piani  inclinati  devono  essere  provvisti  di  dispositivo  di
sicurezza atto a provocare il  pronto  arresto  dei  carrelli  o  dei
convogli in caso  di  rottura  o  di  allentamento  degli  organi  di
trazione, quando cio' sia necessario  in  relazione  alla  lunghezza,
alla pendenza del percorso, alla velocita' di esercizio  o  ad  altre
particolari condizioni di impianto, e comunque  quando  siano  usati,
anche saltuariamente, per il trasporto delle persone. 
  Quando  per  ragioni  tecniche  connesse  con   le   particolarita'
dell'impianto o del suo esercizio,  non  sia  possibile  adottare  il
dispositivo di cui al primo  comma,  gli  organi  di  trazione  e  di
attacco dei carrelli devono presentare un coefficiente di  sicurezza,
almeno uguale a  otto;  in  tal  caso  e'  vietato  l'uso  dei  piani
inclinati per il trasporto delle persone. 
  In ogni caso, gli organi di trazione e  di  attacco,  come  pare  i
dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a verifica mensile.