Art. 220. I piani inclinati devono essere provvisti di dispositivo di sicurezza atto a provocare il pronto arresto dei carrelli o dei convogli in caso di rottura o di allentamento degli organi di trazione, quando cio' sia necessario in relazione alla lunghezza, alla pendenza del percorso, alla velocita' di esercizio o ad altre particolari condizioni di impianto, e comunque quando siano usati, anche saltuariamente, per il trasporto delle persone. Quando per ragioni tecniche connesse con le particolarita' dell'impianto o del suo esercizio, non sia possibile adottare il dispositivo di cui al primo comma, gli organi di trazione e di attacco dei carrelli devono presentare un coefficiente di sicurezza, almeno uguale a otto; in tal caso e' vietato l'uso dei piani inclinati per il trasporto delle persone. In ogni caso, gli organi di trazione e di attacco, come pare i dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a verifica mensile.