Art. 368. 
 
  Nei cavi muniti di rivestimenti metallici,  almeno  uno  di  questi
deve essere messo a terra, salvo che non si disponga di  altri  mezzi
di protezione contro i pericoli derivanti da contatti accidentali. 
  Il rivestimento messo a terra deve presentare una buona continuita'
metallica. 
  Le giunzioni fisse fra cavi o fra singoli  spezzoni  di  essi  sono
eseguite mediante apposita cassetta o muffola.