Art. 1442.
(Prescrizione).
L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.
Quando l'annullabilita' dipende da vizio del consenso o da
incapacita' legale, il termine decorre dal giorno in cui e' cessata
la violenza, e' stato scoperto l'errore o il dolo, e' cessato lo
stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha
raggiunto la maggiore eta'.
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione
del contratto.
L'annullabilita' puo' essere opposta dalla parte convenuta per
l'esecuzione del contratto, anche se e' prescritta l'azione per farla
valere.