(CODICE CIVILE-art. 1442)
                             Art. 1442. 
 
                           (Prescrizione). 
 
  L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni. 
 
  Quando  l'annullabilita'  dipende  da  vizio  del  consenso  o   da
incapacita' legale, il termine decorre dal giorno in cui  e'  cessata
la violenza, e' stato scoperto l'errore o  il  dolo,  e'  cessato  lo
stato  d'interdizione  o  d'inabilitazione,  ovvero  il   minore   ha
raggiunto la maggiore eta'. 
 
  Negli altri casi il termine decorre dal  giorno  della  conclusione
del contratto. 
 
  L'annullabilita' puo' essere  opposta  dalla  parte  convenuta  per
l'esecuzione del contratto, anche se e' prescritta l'azione per farla
valere.