(CODICE CIVILE-art. 1444)
                             Art. 1444. 
 
                            (Convalida). 
 
  Il contratto annullabile puo' essere convalidato dal contraente  al
quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che  contenga
la menzione del contratto  e  del  motivo  di  annullabilita',  e  la
dichiarazione che s'intende convalidarlo. 
 
  Il contratto  e'  pure  convalidato,  se  il  contraente  al  quale
spettava  l'azione  di  annullamento  vi  ha   dato   volontariamente
esecuzione conoscendo il motivo di annullabilita'. 
 
  La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non e'  in  condizione
di concludere validamente il contratto.