(CODICE CIVILE-art. 1445)
                             Art. 1445. 
 
        (Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi). 
 
  L'annullamento che non dipende da incapacita' legale non pregiudica
i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede,  salvi
gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.