(CODICE CIVILE-art. 1446)
                             Art. 1446. 
 
            (Annullabilita' nel contratto plurilaterale). 
 
  Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'annullabilita' che riguarda
il vincolo di una sola  delle  parti  non  importa  annullamento  del
contratto, salvo che la partecipazione di questa  debba,  secondo  le
circostanze, considerarsi essenziale.