Art. 936
                        Obblighi di servizio

1.  I  militari  in  servizio  temporaneo  sono  vincolati a prestare
servizio  per  un  periodo  determinato.  Tale  periodo  di  tempo e'
definito  da  ferma  disposta  all'inizio  del servizio o da rafferma
disposta in prosecuzione di una precedente ferma.
2. Le ferme e le rafferme sono previste dal presente codice.
3. Se non e' diversamente disposto, al personale militare in servizio
temporaneo,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  norme  sul
personale  militare  in  servizio  permanente  in  materia  di  stato
giuridico.