(CODICE CIVILE-art. 1447)
                             Art. 1447. 
 
             (Contratto concluso in stato di pericolo). 
 
  Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni
inique, per la necessita', nota alla controparte, di  salvare  se'  o
altri dal pericolo attuale di  un  danno  grave  alla  persona,  puo'
essere rescisso sulla domanda della parte che si e' obbligata. 
 
  Il  giudice  nel  pronunciare  la  rescissione,  puo',  secondo  le
circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte  per  l'opera
prestata.