(CODICE CIVILE-art. 1448)
                             Art. 1448. 
 
            (Azione generale di rescissione per lesione). 
 
  Se vi e' sproporzione tra la prestazione  di  una  parte  e  quella
dell'altra, e la sproporzione e' dipesa dallo stato di bisogno di una
parte, del quale l'altra ha approfittato  per  trarne  vantaggio,  la
parte danneggiata puo' domandare la rescissione del contratto. 
 
  L'azione non e' ammissibile se la lesione non eccede la  meta'  del
valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata
aveva al tempo del contratto. 
 
  La lesione deve perdurare fino  al  tempo  in  cui  la  domanda  e'
proposta. 
 
  Non possono essere  rescissi  per  causa  di  lesione  i  contratti
aleatori. 
 
  Sono  salve  le  disposizioni  relative  alla   rescissione   della
divisione.