(CODICE CIVILE-art. 1449)
                             Art. 1449. 
 
                           (Prescrizione). 
 
  L'azione di rescissione si prescrive in un anno  dalla  conclusione
del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica  l'ultimo
comma dell'art. 2947. 
 
  La rescindibilita' del contratto non puo' essere opposta in via  di
eccezione quando l'azione e' prescritta.