Art. 939 
                    Ufficiali in ferma prefissata 
 
1. Ciascuna Forza armata e il Corpo della Guardia di finanza  possono
arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due
anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da  reclutare  tra
coloro che hanno superato con esito  favorevole  gli  appositi  corsi
formativi. 
2. Agli  ufficiali  in  ferma  prefissata  collocati  in  congedo  si
applicano  le  norme  di  stato  giuridico,  in  quanto  compatibili,
previste per gli ufficiali di complemento.