Art. 939 Ufficiali in ferma prefissata 1. Ciascuna Forza armata e il Corpo della Guardia di finanza possono arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. 2. Agli ufficiali in ferma prefissata collocati in congedo si applicano le norme di stato giuridico, in quanto compatibili, previste per gli ufficiali di complemento.