Art. 944 
  Cessazione  a  domanda  per  ufficiali  piloti  e   navigatori   di
complemento 
 
  1. Gli ufficiali piloti e navigatori di  complemento  dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri che hanno
conseguito  il  brevetto  di  pilota  di  aeroplano  o  attitudine  a
espletare mansioni di navigatore o di pilota  di  elicottero  e  che,
successivamente, sono  esonerati  dal  pilotaggio  o  dichiarati  non
idonei al volo per motivi psico-fisici, possono  chiedere  di  essere
prosciolti dalla ferma di anni dodici.