Art. 1453. (Risolubilita' del contratto per inadempimento). Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro puo' a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione puo' essere domandata anche quando il giudizio e' stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non puo' piu' chiedersi l'adempimento quando e' stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non puo' piu' adempiere la propria obbligazione.