(CODICE CIVILE-art. 1454)
                             Art. 1454. 
 
                       (Diffida ad adempiere). 
 
  Alla parte inadempiente  l'altra  puo'  intimare  per  iscritto  di
adempiere in un  congruo  termine,  con  dichiarazione  che,  decorso
inutilmente  detto  termine,  il  contratto  s'intendera'  senz'altro
risoluto. 
 
  Il termine non puo'  essere  inferiore  a  quindici  giorni,  salvo
diversa pattuizione delle parti  o  salvo  che,  per  la  natura  del
contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. 
 
  Decorso il termine senza che  il  contratto  sia  stato  adempiuto,
questo e' risoluto di diritto.