(CODICE CIVILE-art. 1456)
                             Art. 1456. 
 
                   (Clausola risolutiva espressa). 
 
  I contraenti possono convenire espressamente che  il  contratto  si
risolva nel caso che una determinata obbligazione non  sia  adempiuta
secondo le modalita' stabilite. 
 
  In questo caso, la risoluzione si verifica  di  diritto  quando  la
parte  interessata  dichiara  all'altra  che  intende  valersi  della
clausola risolutiva.