Art. 1458.
(Effetti della risoluzione).
La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto
retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione
continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione
non si estende alle prestazioni gia' eseguite.
La risoluzione, anche se e' stata espressamente pattuita, non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della
trascrizione della domanda di risoluzione.