(CODICE CIVILE-art. 1458)
                             Art. 1458. 
 
                    (Effetti della risoluzione). 
 
  La  risoluzione  del  contratto  per   inadempimento   ha   effetto
retroattivo tra le parti, salvo il caso di  contratti  ad  esecuzione
continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione
non si estende alle prestazioni gia' eseguite. 
 
  La risoluzione, anche  se  e'  stata  espressamente  pattuita,  non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi  gli  effetti  della
trascrizione della domanda di risoluzione.