(CODICE CIVILE-art. 1459)
                             Art. 1459. 
 
             (Risoluzione nel contratto plurilaterale). 
 
  Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'inadempimento di una  delle
parti non importa la risoluzione del contratto rispetto  alle  altre,
salvo che la  prestazione  mancata  debba,  secondo  le  circostanze,
considerarsi essenziale.