(CODICE CIVILE-art. 1460)
                             Art. 1460. 
 
                    (Eccezione d'inadempimento). 
 
  Nei  contratti  con   prestazioni   corrispettive,   ciascuno   dei
contraenti puo' rifiutarsi  di  adempiere  la  sua  obbligazione,  se
l'altro non adempie o non offre di  adempiere  contemporaneamente  la
propria, salvo che termini  diversi  per  l'adempimento  siano  stati
stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. 
 
  Tuttavia non puo' rifiutarsi l'esecuzione se, avuto  riguardo  alle
circostanze, il rifiuto e' contrario alla buona fede.