Art. 1460. (Eccezione d'inadempimento). Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti puo' rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non puo' rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto e' contrario alla buona fede.