(CODICE CIVILE-art. 1461)
                             Art. 1461. 
 
      (Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti). 
 
  Ciascun contraente puo' sospendere l'esecuzione  della  prestazione
da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute
tali  da  porre  in  evidente   pericolo   il   conseguimento   della
controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.